Cedolare secca al 10% nei contratti transitori
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di cedolare secca: aliquota per contratti transitori e mancata comunicazione della proroga del contratto di affitto.
Con la circolare 8/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi relativi ai quesiti posti in occasione di Telefisco 2017 sulle principali novità introdotte dall’ultima Legge di Stabilità e dal Decreto fiscale. In tema di cedolare secca l’Agenzia conferma:
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la possibilità di applicare l’aliquota ridotta del 10% (per gli anni 2014-17 poi salirà al 15%) anche ai contratti di locazione transitori di cui alla legge n. 431/1998, ovvero di durata compresa tra un minimo di 1 mese e un massimo di 18 mesi;
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viene chiarito che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione per il quale si è optato per la cedolare secca non comporta la decadenza dall’opzione anche per le comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016.
Contratti di locazione transitori
Ai contratti transitori è applicabile la cedolare secca del 10% ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, che vincola però tale beneficio:
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agli immobili residenziali (categorie catastali da A1 a A11, esclusi gli uffici che sono classe A10) ubicati nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 551/1988), o nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
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ai contratti a canone concordato stipulati sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’articolo 2, comma 3, della L. 431/1998.